Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1117-ter» con il seguente:
«Art. 1117-ter. — (Tutela delle destinazioni d'uso). — In caso di attività contrarie alle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie».