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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4041

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2012  [ apri ]
2.2.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», inserire il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. – (Capacità e rappresentanza del condominio). – 1. Salvi i diritti dei singoli condomini, il condominio può compiere tutti gli atti di conservazione e di amministrazione delle parti comuni, nonché gli altri atti previsti dal presente capo.
  2. Per i fini indicati dal precedente comma, può essere istituito un apposito fondo, alimentato con i contributi ordinari dei condomini, nella misura stabilita dall'assemblea.
  3. Per le obbligazioni assunte dal condominio, i terzi possono fare valere i propri diritti sul fondo condominiale, nonché sui beni condominiali che possano essere funzionalmente o strutturalmente separati dal resto dell'edificio.
  4. Per le obbligazioni assunte dal condominio, previa escussione del patrimonio condominiale, rispondono inoltre i singoli condomini e i loro aventi causa, in proporzione delle quote millesimali da essi possedute.
  5. Il condominio è rappresentato da un amministratore ai sensi dell'articolo 1131».