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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4041

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2012  [ apri ]
2.1.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», inserire i seguenti:
  «Art. 1117-bis. – 1. (Capacità e rappresentanza del condominio). – 1. Salvi i diritti dei singoli condomini, il condominio, in quanto soggetto titolare di capacità giuridica, può compiere tutti gli atti di conservazione e di amministrazione delle parti comuni. Può apportarvi innovazioni e miglioramenti nei modi previsti dall'articolo 1120. Può altresì compiere atti di disposizione delle parti comuni, mutarne la destinazione d'uso, acquisire la proprietà di ulteriori beni comuni e organizzare la prestazione di servizi ulteriori per i condomini, anche non strettamente connessi all'amministrazione delle cose comuni, nei modi e con le maggioranze previsti dagli articoli seguenti.
  2. Per i fini indicati dal precedente comma, può essere istituito un apposito fondo, alimentato con i contributi ordinari dei condomini, nella misura stabilita dall'assemblea.
  3. Per le obbligazioni assunte dal condominio, i terzi possono fare valere i propri diritti sul fondo condominiale, nonché sui beni condominiali che possano essere funzionalmente o strutturalmente separati dal resto dell'edificio. Su tali beni possono essere costituiti diritti reali di garanzia, con le procedure previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 1117-bis 3) e con le maggioranze previste dal quinto comma dell'articolo 1136.
  4. Per le obbligazioni assunte dal condominio, previa escussione del patrimonio condominiale, rispondono inoltre i singoli condomini e i loro aventi causa, in proporzione delle quote millesimali da essi possedute.
  5. Il condominio è rappresentato da un amministratore ai sensi dell'articolo 1131.
  Art. 1117-bis.2. (Modificazioni delle destinazioni d'uso delle parti comuni). – 1. La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni è approvata dall'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 1136, quinto comma.
  2. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  3. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  4. La deliberazione contiene la dichiarazione espressa di aver effettuato gli adempimenti di cui al presente articolo e determina, secondo equità, l'indennità che spetta, ove richiesta, ai condomini che sopportino una diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.
  5. L'indennità deve essere richiesta, pena la decadenza, durante l'assemblea che delibera in merito alla modificazione della destinazione d'uso della parte comune, ovvero, per i condomini assenti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione.
  Art. 1117-bis.3. – (Alienazione delle parti comuni). – 1. L'assemblea può deliberare di trasferire a condomini o a terzi, a titolo oneroso, la proprietà o un altro diritto reale di una parte comune, ove ne sia cessata l'utilità ai fini dell'interesse comune.
  2. La deliberazione è assunta con le modalità previste dal secondo e dal terzo comma dall'articolo 1117-bis 3), con le maggioranze previste dall'articolo 1136, quinto comma e ne deve espressamente attestate il rispetto. La medesima deliberazione deve espressamente autorizzare l'Amministratore a compiere l'atto di trasferimento, e ne deve indicare il prezzo e le condizioni essenziali.
  3. Ove sia disposto il trasferimento di parti comuni a terzi, la deliberazione è sospensivamente condizionata all'esercizio del diritto di prelazione che ciascun condomino può esercitare con atto notificato all'amministratore a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle deliberate. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sessanta giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i presenti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
  4. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella deliberazione, deve essere versato nei successivi trenta giorni; in difetto, il diritto di prelazione si ha per non esercitato.
  5. Il condomino avente titolo alla prelazione, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, può riscattare la parte comune dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa:
   a) se l'atto di trasferimento si è stato compiuto senza rispettare i termini indicati nel comma 2;
   b) se il corrispettivo indicato nella delibera sia superiore o le condizioni essenziali più favorevoli a quello risultante dall'atto di trasferimento;
   c) se la delibera non attesta il rispetto delle procedure previste dal secondo e dal terzo comma dall'articolo 1117-ter2) o le maggioranze previste dall'articolo 1136, quinto comma, sempre che tali maggioranze e tali procedure siano state effettivamente violate.

  Art. 1117-bis.4. – (Acquisto di parti comuni ed erogazione di specifici servizi ai condomini). – 1. Il condominio può acquisire la proprietà o l'uso di ulteriori beni immobili destinati all'uso comune:
   a) laddove il titolo lo consenta espressamente, nei modi ivi previsti;
   b) laddove necessario o particolarmente utile all'interesse del condominio, con delibera dell'assemblea assunta secondo le procedure di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1117-bis 3) e con la maggioranza di cui al comma quinto dell'articolo 1136.

  2. I beni così acquisiti sono disciplinati dalle norme sulla proprietà condominiale contenute nel presente capo.
  3. Il condominio altresì può organizzare la prestazione di servizi ulteriori per tutti o alcuni dei condomini, anche non strettamente connessi all'amministrazione delle cose comuni, disciplinandone le modalità nel regolamento di condominio.
  4. Ove l'organizzazione di tali servizi comporti spese rilevanti, il regolamento di condominio deve prevedere che i condomini che non vi abbiano interesse vi possano rinunciare e, in tal caso, non siano tenuti a concorrere alle relative spese».

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 14, capoverso «Art. 1136», comma 5, dopo le parole:
di cui all'articolo sono inserite le seguenti: 1117-bis.3 e all'articolo»;.