Al comma 1, capoverso «Art. 1130», dopo il n. 10) aggiungere il seguente:
10-bis) istituire ed aggiornare un sito internet accessibile a ciascun condomino per il proprio condominio, che consenta di poter visionare tutti i documenti menzionati ai precedenti n. 7, 8, 9, 10.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, capoverso «Art. 71-bis», sostituire le parole: dei registri di cui all'articolo 1130, primo comma, n. 7) con le seguenti: dei documenti di cui all'articolo 1130, primo comma, nn. 7), 8), 9, e 10)».