Al comma 1, capoverso «Art. 1117», sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio,» con le seguenti: «Sono parti comuni, di proprietà del condominio»;
b) al comma 1, capoverso «Art. 1117», aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. È inoltre oggetto di proprietà del condominio ogni altro bene indicato dal titolo».
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Proprietà condominiale)».