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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.142. in Assemblea riferita al C. 4041-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2012  [ apri ]
9.142.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:
  «Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

9.142.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1129», dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:
  «Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'amministratore risponde dei danni a lui imputabili per il ritardo».