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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.3. in Assemblea riferita al C. 4041-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2012  [ apri ]
6.3.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122», sostituire il secondo comma con i seguenti:
  «Per ogni intervento effettuato nelle unità immobiliari di uso esclusivo o sulle parti di interesse comune, un tecnico abilitato designato dal proprietario o dal condominio redige una relazione esaustiva con dichiarazione comprovante la regolarità formale edilizio-urbanistica dell'intervento, nonché l'osservanza delle normative di sicurezza. La relazione è conservata negli atti dell'amministrazione del condominio e deve essere consultata ogni qualvolta altre opere siano intraprese nelle unità immobiliari o sulle parti comuni, al fine di verificare la compatibilità complessiva degli interventi sulle strutture del fabbricato.
  La omessa esibizione della documentazione determina l'obbligo di accesso da parte di tecnico designato dall'amministratore, che redige la relazione a spese dell'interessato».