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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.01. in Assemblea riferita al C. 4041-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2012  [ apri ]
32.01.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:
  «Art. 33. – (Istituzione di un fondo di garanzia). – 1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di garanzia al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo fondo, ai condomini che, a seguito dell'accertata responsabilità dell'amministratore per ammanchi o per irregolarità gestionali da lui poste in essere, abbiano subito un danno patrimoniale non soddisfatto attraverso l'escussione dei beni del debitore.
  2. Per reperire le risorse destinate al fondo di garanzia è istituito un contributo obbligatorio a carico di ciascun amministratore nella misura del 4 per cento dei compensi da lui percepiti dal condominio in ragione dell'incarico.
  3. La gestione del fondo di garanzia è attribuita alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap spa) che vi provvede per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un'apposita concessione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze contenente, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:
   1) le iniziative e le informative da assumere ad opera del fondo, con oneri a suo carico, al fine di garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte dei condomini danneggiati;
   2) l'istruttoria delle richieste di indennizzo;
   3) la liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione;
   4) ogni altra modalità di esercizio della gestione del fondo da parte della Consap Spa allo scopo di conservarne l'integrità per le prefissate finalità.

  4. Entro venti giorni dal ricevimento del compenso per la propria opera, l'amministratore deve comunicare l'ammontare di quanto ricevuto e versare il contributo dovuto, secondo modalità che sono stabilite e rese pubbliche dalla Consap S.p.a. quale gestore del fondo di garanzia».

  Art. 34. – (Effetti civili delle violazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo di garanzia). – 1. L'omissione o il ritardo nel versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 33, che si protragga per oltre sessanta giorni, costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile.
  2. Non è dovuto il compenso per l'opera resa dall'amministratore durante il periodo nel quale sia stato omesso o ritardato il versamento del contributo obbligatorio.

  Art. 35. – (Sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo di garanzia). – 1. Qualora, nel termine fissato dal comma 4 dell'articolo 33, l'amministratore non comunichi alla Consap S.p.a. i compensi percepiti per la propria opera, si applica una sanzione amministrativa pari al triplo del contributo dovuto. Qualora l'amministratore dichiari di avere percepito compensi inferiori a quelli realmente percepiti, si applica una sanzione amministrativa pari al triplo del maggior contributo dovuto.
  2. Qualora, nel termine fissato dal comma 4 dell'articolo 33, l'amministratore non versi o versi solo parzialmente alla Consap S.p.a. il contributo dovuto, si applica una sanzione amministrativa pari alla somma dovuta e non versata.
  3. Se non viene effettuato il versamento del contributo nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza, l'interesse è determinato in misura pari al saggio di interesse legale maggiorato di sette punti percentuali.
  4. La riscossione coattiva del contributo obbligatorio, dei relativi interessi e sanzioni, si effettua mediante ruolo, nei modi previsti dal capo II del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».