Al comma 1, capoverso «Art. 71-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«Al fine di promuoverne e valorizzarne le competenze nonché diffondere il rispetto di regole deontologiche, l'esercizio della professione di amministratore di immobili in condominio è subordinata al superamento di un esame di abilitazione professionale, da svolgere presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale abilitazione professionale deve precedere l'esercizio della relativa attività.
L'esercizio della professione di cui al settimo comma è subordinata, altresì, all'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante al fine di mantenere e garantire lo standard qualitativo-professionale necessario all'espletamento della attività di gestione immobiliare.
Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e i contenuti dell'esame di abilitazione professionale di cui al settimo comma».