Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I condomini proprietari delle unità immobiliari di una scala possono deliberare nel proprio seno, nei casi previsti dall'articolo 1120, secondo comma, numeri 1) e 2), con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei condomini proprietari delle unità immobiliari e i due terzi del valore degli appartamenti della scala, di mantenere e ricostruire la scala e l'ascensore che la serve».