Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti rigorosamente orientati all'accesso esclusivo.