Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 33. – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 33. – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo un anno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.