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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.306. in Assemblea riferita al C. 4041-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2012  [ apri ]
2.306.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. – (Acquisto di parti comuni). – Il condominio può acquisire la proprietà o l'uso di ulteriori beni immobili destinati all'uso comune:
   a) laddove il titolo lo consenta espressamente, nei modi ivi previsti;
   b) laddove necessario ovvero particolarmente utile all'interesse del condominio.

  La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  I beni così acquisiti sono disciplinati dalle norme sulla proprietà condominiale contenute nel presente capo».