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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.305. in Assemblea riferita al C. 4041-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2012  [ apri ]
2.305.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. – (Alienazione delle parti comuni). – L'assemblea può deliberare di trasferire a condomini o a terzi, a titolo oneroso, la proprietà o un altro diritto reale di una parte comune, ove ne sia cessata l'utilità ai fini dell'interesse comune e la parte non sia stata utilizzata dai condomini per almeno un triennio.
  La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio. La medesima deliberazione deve espressamente autorizzare l'amministratore a compiere l'atto di trasferimento e ne deve indicare il prezzo e le condizioni essenziali.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione e l'individuazione delle parti comuni interessate.
  Ove sia disposto il trasferimento di parti comuni a terzi, la deliberazione è sospensivamente condizionata all'esercizio del diritto di prelazione che ciascun condomino può esercitare con atto notificato all'amministratore a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle deliberate. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sessanta giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i presenti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
  Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella deliberazione, deve essere versato nei successivi trenta giorni; in difetto, il diritto di prelazione si ha per non esercitato.
  Il condomino avente titolo alla prelazione, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, può riscattare la parte comune dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa:
   a) se l'atto di trasferimento è stato compiuto senza rispettare i termini indicati nel quinto comma;
   b) se il corrispettivo indicato nella delibera sia superiore o le condizioni essenziali più favorevoli a quello risultante dall'atto di trasferimento;
   c) se la delibera non attesta il rispetto delle procedure e delle maggioranze previste dal presente articolo, sempre che tali procedure e tali maggioranze siano state effettivamente violate».