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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.7. in Assemblea riferita al C. 4041-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/09/2012  [ apri ]
2.7.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. – (Erogazione di specifici servizi ai condomini). – Il condominio può organizzare la prestazione di servizi ulteriori per tutti o alcuni dei condomini, anche non strettamente connessi all'amministrazione delle cose comuni, disciplinandone le modalità nel regolamento di condominio.
  Ove l'organizzazione di tali servizi comporti spese rilevanti, il regolamento di condominio deve prevedere che i condomini che non vi abbiano interesse vi possano rinunciare e, in tal caso, non siano tenuti a concorrere alle relative spese».