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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.500. in Assemblea riferita al C. 4041-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/09/2012  [ apri ]
2.500.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis.1.;», aggiungere il seguente:
  Art. 1117-bis.1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso). – La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni nell'interesse del condominio è approvata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
  La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
  Si applica l'articolo 1120, terzo comma.

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine del comma.

La Commissione