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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.304. in Assemblea riferita al C. 4041-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/09/2012  [ apri ]
2.304.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
  «Art. 1117-bis. 1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso delle parti comuni). – L'assemblea può deliberare la modifica della destinazione d'uso di una parte comune laddove l'attuale destinazione non presenti più utilità ai fini dell'interesse comune e ne sia cessato l'utilizzo da almeno un triennio.
  La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  La deliberazione contiene la dichiarazione espressa di aver effettuato gli adempimenti di cui al presente articolo e determina, secondo equità, l'indennità che spetta, ove richiesta, ai condomini che sopportino una diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.
  L'indennità deve essere richiesta, pena la decadenza, durante l'assemblea che delibera in merito alla modificazione della destinazione d'uso della parte comune, ovvero, per i condomini assenti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione».