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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.302. in Assemblea riferita al C. 4041-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/09/2012  [ apri ]
2.302.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. – (Capacità e rappresentanza del condominio). – Salvi i diritti dei singoli condomini, il condominio, rappresentato dal suo amministratore, può compiere, in quanto titolare di distinta soggettività giuridica, tutti gli atti di conservazione e di amministrazione delle parti comuni, nonché gli altri atti previsti dal presente capo, deliberati secondo le procedure e le maggioranze ivi previste.
  Per i fini indicati dal precedente comma, può essere istituito un apposito fondo, alimentato con i contributi ordinari dei condomini, nella misura stabilita dall'assemblea.
  Per le obbligazioni assunte dal condominio, i terzi possono fare valere i propri diritti sul fondo condominiale, nonché sui beni condominiali che possano essere funzionalmente o strutturalmente separati dal resto dell'edificio.
  Per le obbligazioni assunte dal condominio, previa escussione del patrimonio condominiale, rispondono inoltre i singoli condomini e i loro aventi causa, in proporzione delle quote millesimali da essi possedute.
  Il condominio è rappresentato da un amministratore ai sensi dell'articolo 1131».