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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.100. in III Commissione in sede referente riferita al C. 4024

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/03/2011  [ apri ]
3.100.
approvato

Al comma 1, sostituire le parole da: Per l'attuazione sino a: Al relativo onere con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.403.480 annui a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

Il Relatore