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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.1.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 3996

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/01/2011  [ apri ]
7.1.

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:
2-bis. Fino all'anno 2015, il Ministero della difesa individua misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria finalizzate al recupero di risorse da destinare al mantenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare per l'assolvimento delle missioni internazionali e delle attività istituzionali sul territorio nazionale, anche in deroga all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e mediante l'utilizzo di banche dati centralizzate esistenti funzionali alle attività di verifica, analisi, e valutazione condotte nell'ambito dei nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Con apposita convenzione fra lo Stato sono individuati i dati e gli elementi di informazione necessari per l'alimentazione della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le modalità di trasmissione dei relativi flussi informatici. Per le finalità di cui al primo periodo, sono istituti nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa due fondi da ripartire, uno di parte corrente e uno di conto capitale, alle cui dotazioni concorrono le risorse rese disponibili a seguito dell'adozione delle misure di ottimizzazione di cui al medesimo primo periodo, individuate, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, con decreti del Ministero della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla dotazione dei predetti fondi concorrono le maggiori entrate comunque riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa e non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilità dei medesimi fondi si provvede con decreto del Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, previa verifica tecnica della neutralità sui saldi di finanza pubblica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando il divieto di utilizzare risorse di conto capitale per il finanziamento di spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono individuati i capitoli di spesa corrente relativi allo strumento militare, tra i quali il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e finanze, le necessarie variazioni compensative di bilancio. Le somme disponibili dei due fondi non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario sono conservate in bilancio, nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo e il Ministro delle difesa è autorizzato a ripartire le relative somme secondo modalità di cui al quinto periodo.

Il Relatore