Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Servizio civile).
1. All'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio Nazionale del Servizio civile, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo della spesa media sostenuta, in ragione d'anno, nel triennio 2008-2010.».
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «trenta ore» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro ore» e le parole «millequattrocento ore» sono sostituite dalle seguenti: «millecentocinquanta ore».