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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.1.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 3996

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/01/2011  [ apri ]
5.1.
approvato

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:
3-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate al sostegno e alla tutela anche del personale impiegato nelle missioni internazionali, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 603, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.
2. I termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.»;
b) all'articolo 1907
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale esposto a particolari fattori di rischio»;
2) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
«1. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie tumorali, sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresì il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento.».

Il Relatore