Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.