Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Rapporti con le Commissioni parlamentari).
1. Fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, i Ministri degli Affari esteri e della difesa riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti circa gli indirizzi politici e gli orientamenti strategici che ispirano la partecipazione italiana alle missioni internazionali ed il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente provvedimento.