Sostituire gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 con il seguente:
Art. 3.
1. Le controversie relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.