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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 24/04/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2012  [ apri ]
2.1.

Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione ovvero entro il diverso termine convenuto tra le parti che non può, in ogni caso, superare sessanta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.»;
   b) al comma 2, sopprimere la lettera d);
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita tra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. Il diverso termine convenuto tra le parti non può in ogni caso superare sessanta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.»;
   d) al comma 3, sopprimere le parole: «o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate»;
   e) al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto», con le seguenti: «dell'importo dovuto secondo il termine contrattuale o legale di pagamento»;
   f) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora a partire dal giorno successivo alla data della accettazione o della verifica.»;
   g) al comma 6, sopprimere le parole da: «se non diversamente concordato espressamente nel contratto» fino alla fine;
   h) sopprimere il comma 7;
   i) sopprimere il comma 8;
   l) sopprimere i commi da 11 a 14.