Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Entro il quinto giorno lavorativo dalla data della presentazione, la camera di commercio informa l'impresa creditrice della domanda di mediazione proposta. La mediazione è svolta dalla camera di commercio e deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato di ulteriori venti giorni su accordo delle parti.