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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 24/04/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2012  [ apri ]
5.1.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Entro il quinto giorno lavorativo dalla data della presentazione, la camera di commercio informa l'impresa creditrice della domanda di mediazione proposta. La mediazione è svolta dalla camera di commercio e deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato di ulteriori venti giorni su accordo delle parti.