Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione ovvero entro il diverso termine convenuto tra le parti che non può, in ogni caso, superare sessanta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.»;
b) al comma 2, sopprimere la lettera d);
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita tra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. Il diverso termine convenuto tra le parti non può in ogni caso superare sessanta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.»;
d) al comma 3, sopprimere le parole: «o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate»;
e) al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto», con le seguenti: «dell'importo dovuto secondo il termine contrattuale o legale di pagamento»;
f) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora a partire dal giorno successivo alla data della accettazione o della verifica.»;
g) al comma 6, sopprimere le parole da: «se non diversamente concordato espressamente nel contratto» fino alla fine;
h) sopprimere il comma 7;
i) sopprimere il comma 8;
l) sopprimere i commi da 11 a 14.