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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 24/04/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2012  [ apri ]
1.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Campo di applicazione).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge si applicano ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli da 7-bis a 7-quater della presente legge si applicano ai ritardi di pagamento di somme dovute da parte di pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire i seguenti:

Art. 7-bis.
(Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato «Fondo», al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2011, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
  2. La CDP Spa in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la CDP Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP Spa delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2012, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2012, alla corresponsione degli oneri di gestione.
  4. La CDP Spa predispone il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla CDP Spa di quanto alla stessa dovuto.
  5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.
  6. Dal presente articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Art. 7-ter.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7-bis pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede mediante le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e di parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alla società Ferrovie dello Stato Spa, al fine di determinare un risparmio di spesa pari a 175 milioni di euro annui.
  3. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.

Art. 7-quater.
(Regolamento di attuazione).

  1. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione degli articoli 7-bis e 7-ter della presente legge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 6, della presente legge.