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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 24/04/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2012  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Campo di applicazione).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge si applicano ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli da 7-bis a 7-quater della presente legge si applicano nei casi di ritardi di pagamento di somme dovute da parte di pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese.

  Conseguentemente dopo l'articolo 7 inserire i seguenti:

Art. 7-bis.
(Cessione di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni agli istituti di credito previa certificazione).

  1. All'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è soppresso.
  2. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni statali, gli enti pubblici, le regioni e gli enti locali certificano entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.»;
   b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
    «3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

  3. L'impresa che vanta crediti nei confronti dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti pubblici, può chiedere di scontarli presso gli istituti di credito.
  4. La cessione di cui al comma 3 è pro soluto.
  5. La richiesta deve essere presentata presso gli istituti di credito, con apposito modello meccanografico, con allegato il certificato di cui al comma 1 rilasciato dall'Ente debitore, attestante l'importo dovuto, la liquidabilità e l'esigibilità.
  6. Verificata l'esistenza e l'esigibilità del credito, l'Ente provvederà ad inserire in Anagrafe Tributaria gli estremi del certificato rilasciato al richiedente.
  7. Gli istituti di credito possono accedere alla consultazione dell'Anagrafe Tributaria per verificare l'autenticità del certificato e provvedono ad inserire i dati relativi al pagamento effettuato nei confronti dell'impresa.

Art. 7-ter.
(Compensazione dei crediti con i debiti erariali e contributivi).

  1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:
   a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
   b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
   c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

  2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
  3. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
  4. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i Direttori delle Agenzie Fiscali e i Presidenti degli Enti Previdenziali, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore, del certificato rilasciato dall'Ente pubblico, le modalità per l'inserimento dei dati nell'Anagrafe Tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli Enti debitori agli istituti di credito.

Art. 7-quater.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7-ter si provvede con le maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2 rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
    «1. A decorrere dal 1o luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.