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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3921

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2011  [ apri ]
3.3.
ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: »In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 13, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno.«;
2) il comma 12 è soppresso;
3) al comma 13, sono premessi i seguenti periodi: «La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva ed automatica. Essa deve indicare le misure transitorie di riduzione di altre spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta temporaneamente, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia ed entro quindici giorni riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi».