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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3921

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2011  [ apri ]
5.5.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 48,
1) il comma è sostituito dal seguente: «1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico».
2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino a un massimo di 50.000 euro».

Il Relatore