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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3921

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2011  [ apri ]
4.3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una Commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Alle riunioni della Commissione partecipano un rappresentante dell'amministrazione del Senato della Repubblica e un rappresentante dell'amministrazione della Camera dei deputati. Ai componenti della Commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La Commissione valuta le informazioni in precedenza contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, individuando le amministrazioni competenti a elaborare le informazioni medesime e i documenti nei quali tali informazioni dovranno risultare disponibili anche in formato elettronico elaborabile. La Commissione individua, altresì, i dati statistici contenuti nella predetta Relazione che l'ISTAT elabora in forma strutturata al fine della trasmissione di una relazione annuale al Parlamento. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la Commissione, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette una relazione al Parlamento in cui dà conto dell'attività svolta.

Il Relatore