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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.26. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3921

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2011  [ apri ]
2.26.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è premesso il seguente comma:
«01. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42,nel mese di marzo la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valuta gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del documento di cui all'articolo 10.Entro il 25 marzo, il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 25 marzo le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al secondo periodo».
al comma 3, capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 20 settembre, un aggiornamento delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 20 settembre l'aggiornamento delle linee guida è trasmesso alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

Il Relatore