Al comma 2, capoverso Art. 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi Regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.