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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.012. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3909

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2010  [ apri ]
3.012.
ritirato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di RAEE).

1. Il quantitativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2010, n. 102, è fissato in 3500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2, e 3, dell'Allegato I al decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, e in 3500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, sono soppresse le parole: «effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg».
3. La realizzazione e la gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si svolge in alternativa:
a) con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, 8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008, n. 99, e successive modifiche ed integrazioni;
b) con le modalità previste dagli articoli 208, 210 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le categorie di soggetti di cui al Capo II del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65 del 2010 sono tenute ad iscriversi al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dalla data di entrata in vigore di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina le relative modalità operative, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.