Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n, 36 del 2003).
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Agli impianti di discarica esclusivamente adibiti per i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi, autorizzati alla data del 1o gennaio 2010 a ricevere i rifiuti individuati dai codici CER 191003*, 191005*, 191004, 191006, ed eventualmente i rifiuti individuati dai codici CER 191212 e 191211* derivati dalla lavorazione dei precedenti codici, provenienti da impianti di post-frantumazione adibiti alla discarica stessa, non si applicano i limiti di concentrazione nell'eluato esclusivamente per i parametri DOC e TOC, sino all'esaurimento delle capacità già autorizzate alla data del 1o gennaio 2010».