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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.45. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3909

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2010  [ apri ]
1.45.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i Sindaci dei Comuni campani, con particolare riferimento a quelli della provincia di Napoli, con la minore percentuale di raccolta differenziata raggiunta, adottano un piano di raccolta differenziata domiciliare, individuando allo scopo i beni strumentali, e le modalità tecniche finanziarie e organizzative, volte ad assicurare la necessaria efficacia della suddetta raccolta.
7-ter. Alle attività di raccolta di cui al precedente comma, i Comuni possono impiegare, previo accordo con le parti sociali, il personale in esubero di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, che continuerà, a tal fine, a percepire il trattamento di sostegno al reddito fino alla scadenza, come prevista dal medesimo comma 1 dell'articolo 2. Potranno altresì essere riconosciute integrazioni al suddetto trattamento, con oneri a carico del bilancio dei relativi Comuni.

Conseguentemente
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: iniziative di carattere strutturale fino alla fine del comma con le seguenti: iniziative di carattere strutturale, con particolare riferimento alle modalità organizzative e ai beni strumentali necessari ad incentivare la raccolta differenziata domiciliare, la regione Campania è autorizzata a disporre delle necessarie risorse finanziarie nel limite di 400 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater, articolo 4, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.