Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2010, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. I RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg, o presso gli impianti di trattamento di cui all'articolo 8 comma 1 del medesimo decreto legislativo, attraverso un operatore autorizzato di cui all'articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».