Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003).
All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo le parole: «31 dicembre 2010» sono inserite le seguenti: «, tranne che per i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate specifiche discariche di filiera che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate al 1o gennaio 2010».