Al comma 2, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo, con il seguente: I predetti commissari possono avvalersi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.