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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
8.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Specializzazioni).

  1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, si sensi dell'articolo.
  2. Il titolo di specialista si può conseguire per esami o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
  3. Per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato deve seguire un percorso formativo almeno biennale e sostenere un esame di specializzazione, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.
  4. Gli esami di specializzazione sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista e per il relativo aggiornamento. La commissione d'esami è composta da personale docente di ruolo nelle materie giuridiche afferenti al settore di specializzazione e da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto.
  5. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno cinque anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione dei titoli spetta in via esclusiva al CNF. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, stabilisce con proprio regolamento i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
  6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal decreto di cui al comma 1.
  7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.