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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.150. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/06/2012  [ apri ]
8.150.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Specializzazioni).

  1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:
   a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali e delle specificità formative imposte dall'autonomia, anche interdisciplinare, di singole materie del diritto, da aggiornare almeno ogni tre anni;
   b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;
   c) in alternativa alla frequenza dei percorsi di cui alla lettera b) i requisiti necessari per accertare l'esperienza effettivamente maturata, come pure le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione riconosciute, sempreché sia stata maturata una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;
   d) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
   e) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;
   f) i requisiti richiesti ai fini del mantenimento del titolo del titolo di specialista.

  3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri o da avvocati indicati dallo stesso CNF, da docenti universitari, da magistrati a riposo. Il CNF non può organizzare corsi ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo.
  4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5.
  5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento, le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i corsi annuali per il cui conseguimento devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.
  6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.
  7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
  9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
   a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;
   b) lo statuto dell'associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
   c) lo statuto esclude include espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;
   d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;
   e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
   f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

  10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera d).
  11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata, come pure delle conoscenze acquisite possono conseguire il titolo di specialista; con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo si determinano i requisiti ed i titoli di merito e curriculari richiesti ai fini del conferimento da parte del CNF del titolo di specialista, sentito il consiglio dell'ordine dell'iscritto.