Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La decisione emessa dal Collegio giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 60 e la sentenza di cui all'articolo 56 sono immediatamente esecutive.
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine per l'impugnazione, per le decisioni del Collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 56.
al comma 3, sopprimere la parola: CNF e sostituire con le seguenti: Consiglio di disciplina.