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Legislatura XVI

Proposta emendativa 49.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
49.2.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 49.
(Organi del procedimento disciplinare).

  1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.
  2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.
  3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.
  4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.
  5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.
  6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.
  7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.
  8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: tre membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati. Al Collegio giudicante si applica quanto previsto dal comma 5 per i componenti del Collegio istruttore di disciplina.
  9. Il Collegio giudicante elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario.
  10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
  11. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.
  12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.
  13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.
  14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.
  15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.