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Legislatura XVI

Proposta emendativa 46.250. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
46.250.

  Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

Art. 46.
(Commissioni di esame).

  1. La commissione nazionale d'esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente scelti fra i magistrati di cassazione anche in pensione; un effettivo e un supplente scelti fra i professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.
  2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una commissione distrettuale avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
  3. Ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio e con la medesima composizione delle commissioni principali sottocommissioni nazionali e sottocommissioni distrettuali per gruppi sino a cinquecento candidati.
  4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
  5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.
  6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione, del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, del CNF e degli organi di disciplina nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
  7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Il Ministro della Giustizia può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.
  9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione nazionale rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia permanente ai fini dell'iscrizione negli albi.