Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'esame di Stato si articola in una prova di preselezione e due prove scritte ed in una prova orale. La prova di preselezione deve svolgersi, con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali, almeno due volte l'anno in ogni sede di esame. Tale prova dovrà essere articolata in quesiti di taglio teorico/pratico, al fine di verificare l'effettiva idoneità dei candidati a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'Albo. Il Ministro di Giustizia regolamenta ai sensi dell'articolo 1 le modalità di svolgimento della prova di preselezione per l'accesso alle prove scritte e predispone i quesiti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.