Aggiungere in fine il seguente comma:
4. Il certificato di compiuto tirocinio e il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 dell'articolo 44 perdono ogni efficacia decorsi dieci anni dal loro rilascio se non sono seguiti dal superamento dell'esame di stato o dall'iscrizione all'albo, salvo per quest'ultimo caso la sussistenza di una giusta causa impeditiva.