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Legislatura XVI

Proposta emendativa 41.201. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2012  [ apri ]
41.201.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 41.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

  1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a un anno, anche frequentando con profitto corsi di formazione a contenuto professionalizzante.
  2. Il Ministro della giustizia sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali disciplina con regolamento:
   1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
   2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;
   3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

  3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato.