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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.251. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
4.251.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la partecipazione ad associazioni tra professionisti o attraverso la costituzione di società ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e, in ragione della specialità, con le limitazioni di cui al comma 3. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
  2. Alle associazioni professionali si applicano le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.
  3. La costituzione di società di capitali tra professionisti avente come oggetto sociale l'attività forense o la consulenza legale in ragione della specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta è subordinata alle seguenti regole:
   a) deve essere specificato nella denominazione della società tra professionisti se alla società partecipano soci non professionisti;
   b) il socio di capitale deve dichiarare le società controllate o collegate o il gruppo di cui fa parte e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza del reale proprietario della partecipazione non professionista, devono essere dichiarati, con comunicazione all'Ordine degli Avvocati, i patti parasociali ed i sindacati di voto, nonché ogni rapporto di collegamento tra società tra professionisti;
   c) è vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una holding, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti;
   d) è fatto divieto alla società di trattare affari o incarichi del socio non professionista o altro soggetto comunque a lui collegato o da lui controllato o che lo controlla. È fatto altresì divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti;
   e) Le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

  4. L'atto costitutivo delle società di capitali tra professionisti che ha nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale deve prevedere che:
   a) il voto in assemblea deve essere proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta. Sono vietati i patti parasociali tra un socio professionista e un socio non professionista;
   b) gli utili siano distribuiti in misura sempre proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote;
   c) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni;
   d) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai due terzi del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni caratterizzate da convertibilità che consenta il superamento dei limiti di quota previsti nell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche. È fatto altresì divieto di emettere azioni o quote rappresentative del capitale che non consentano il voto.
   e) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovo socio di capitale deve essere prevista la clausola di gradimento da parte dei soci professionisti; non è esercitabile il recesso del socio di capitale – anche se la società è costituita a tempo indeterminato – se non per giustificato motivo. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio di capitale che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
   f) solo i soci professionisti possono assumere cariche amministrative nella società.
   g) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.

  5. La società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa Forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci professionisti, a corrisponderlo alla Cassa Forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera c) del comma precedente.
  6. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia.
  7. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  8. L'avvocato ed il socio non professionista possono essere associati o soci in una sola associazione o società tra professionisti che abbia nel suo oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.
  9. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  10. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  11. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
  12. Le associazioni e le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 11.
  13. L'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società tra professionisti aventi come oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo; la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificate al cliente tutte i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati.